Entra in vigore l’accordo quinquennale di coproduzione cinematografica Italia – Messico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani.

Per poter usufruire dei benefici previsti, le coproduzioni cinematografiche (inclusi progetti di animazione e documentari)  di qualsiasi durata dovranno essere realizzate da produttori italiani e messicani ed essere disponibili almeno nelle versioni in lingua italiana e spagnola.

Come indicato dalla legge n. 166 del 28 ottobre 2021, le coproduzioni devono essere conformi alle seguenti condizioni:

  1. Per ciascuna coproduzione cinematografica, la proporzione dei rispettivi contributi dei coproduttori può variare dal 20% all’80% del costo totale della coproduzione cinematografica.
  2. Nel caso in cui i coproduttori siano costituiti da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa può essere del 10% del costo totale della coproduzione cinematografica.
  3. Il coproduttore minoritario deve corrispondere il saldo del proprio apporto finanziario entro 120 giorni dalla data di ricevimento del materiale necessario alla realizzazione della versione destinata al Paese minoritario. L’inadempimento di tale obbligo da parte del coproduttore minoritario comporta la decadenza della coproduzione cinematografica fatte salve le condizioni che permettono di concedere la nazionalità al Paese maggioritario.
  4. Le coproduzioni cinematografiche devono essere realizzate da registi, tecnici ed artisti di nazionalità messicana e italiana o residenti permanenti negli Stati Uniti Messicani o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana, in conformità alle rispettive legislazioni in materia. Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, le coproduzioni cinematografiche possono anche essere realizzate da registi, tecnici ed artisti cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea.
  5. Per esigenze della coproduzione cinematografica, a partecipazione di personale tecnico e artistico di nazionalità differenti da quelle menzionate nel precedente comma “4” può essere ammessa solo eccezionalmente, previa intesa tra le Autorità competenti delle Parti.
  6. Le coproduzioni cinematografiche devono conseguire un equilibrio generale nella partecipazione artistica, negli apporti finanziari nonché nei mezzi tecnici, studi e laboratori. La Commissione Mista, prevista all’Articolo XII del presente Accordo, esamina la sussistenza di tale equilibrio e, nel caso non venisse riscontrato, determina le misure ritenute necessarie per il suo conseguimento.